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ISTITUTO                 ORGANIGRAMMA                     DIDATTICA ALUNNI                 DOCENTI                 GENITORI

                



 

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 Dirigente scolastico
 Prof. Michele CEFOLA
 
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 Segreteria

 DSGA: Dott. Maurizio Grieco

 

   

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REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(Artt. 4 e 5 D.P.R. n.249 del 24/06/98 – D.P.R. n.235 del 21/11/2007)

 

Titolo I

ORGANI COLLEGIALI

 

Art. 1    Il Consiglio d'Istituto ha le funzioni e le competenze stabilite dagli articoli 8-9-10 del T.U. 16/04/1994, n. 297 e dal D.I. n. 44 del 01/02/2001.

 

Art. 2    La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri eletti è disposta dal Dirigente Scolastico.

 

Art. 3    Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

 

Art. 4     Il Consiglio d'Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso che affida le funzioni di segretario del consiglio ad un membro del consiglio stesso. Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatte dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate redatte e sottoscritte dal segretario unitamente al Presidente. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di quattro componenti del Consiglio stesso, entro dieci giorni dalla data della richiesta. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale almeno cinque giorni prima della riunione e mediante affissione all'albo dell'Istituto di copia della convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. In caso di particolare urgenza, il Presidente convoca il Consiglio col solo preavviso di 24 ore. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario in un apposito registro a pagine numerate.

 

Art. 5    Le riunioni del Consiglio d'Istituto si svolgono nelle ore pomeridiane dei giorni non festivi. Le sedute sono pubbliche. Quando si discute di questioni concernenti persone singole e nei casi in cui il Consiglio ne ravvisi la necessità, la seduta è segreta.

 

Art. 6    Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 7    La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974 n.416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio- del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

 

Art. 8    Il vice presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

 

Art. 9    Il Consiglio - al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art.8 e 10 del Testo Unico 16 aprile 1994, n. 397 - può decidere di nominare commissioni di lavoro e di studio, che non hanno potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere i propri compiti, possono sentire esperti.

 

Art. 10  La Giunta Esecutiva è composta e presieduta ai sensi dell'art. 8 del Testo Unico 16 aprile 1994, n.297. Ai sensi del D.I. n. 44 del 01/02/2002 propone al Consiglio d’Istituto l’approvazione del programma annuale sulla base di una apposita relazione e eventuali modifiche.

 

Art. 11   La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le sedute della Giunta sono valide se presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli in carica.

 

Art. 12   Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge le funzioni di segretario della Giunta, redige il processo verbale dei lavori della Giunta e sottoscrive, unitamente al Presidente, gli atti della Giunta stessa. Predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previste dal programma annuale, la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spese, dei pagamenti eseguiti, il conto consuntivo.

 

Art. 13  Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

 

Art. 14   Viene istituito un Organo di disciplina e garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un genitore e da un alunno nominati annualmente dal Consiglio di Istituto. Tale organo ha il compito di esaminare eventuali reclami proposti dagli alunni per eventuali sanzioni loro comminate e decide, su loro richiesta, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. L’organo di disciplina e garanzia si riunirà su richiesta del Dirigente Scolastico o dei docenti che lo ritengono opportuno e deciderà entro tre giorni ascoltate le ragioni dell’alunno.

 

Art. 15   Eventuali modifiche da apportare al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto a maggioranza dei due terzi del Consiglio stesso.

 

 

 
 


 


 

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